preso da qui
http://site.rfi.it/quadroriferimento/d2 ... cnica5.pdf3.2 NORME DI CARICO
3.2.1 I furgoni utilizzati per il trasporto delle autovetture
devono essere del tipo indicato al punto 2.1, comma a).
3.2.2 Le autovetture devono essere disposte in unica fila ed in
posizione centrale rispetto all’asse longitudinale dei furgoni che
deve essere individuato da una striscia bianca tracciata sul piano
di carico. Le autovetture, in base al loro peso, devono essere il più
possibile ripartite in modo uniforme sui piani di carico; non è
consentito il carico delle autovetture a cavallo tra due furgoni
contigui.
3.2.3 Le autovetture devono essere caricate lasciando una
distanza fra loro di almeno 150 mm allo scopo di evitare
interferenze durante il trasporto. In caso di carico incompleto dei
furgoni deve essere prioritario il carico delle autovetture sul piano
inferiore.
Al termine delle operazioni di carico e scarico i ponti mobili dei
furgoni devono essere posizionati e bloccati nella posizione di
viaggio come riportato nelle istruzioni di carico di cui al punto
3.4.2, comma a).
3.2.4 Al fine di evitare danni alle autovetture caricate sul piano
superiore, provocati dalla lubrificazione fra pantografo e linea di
contatto, sui furgoni che nella composizione del treno sono
ubicati subito dopo il mezzo di trazione elettrico, tenuto conto
anche delle eventuali inversioni di marcia che il treno può
effettuare durante il percorso, è consigliato lasciare liberi i primi
tre posti auto del piano di carico superiore dal lato del mezzo di
trazione. L’IF resta comunque responsabile per l’adozione di
ogni altra eventuale cautela utile ad evitare i danni suddetti.