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Deliberazione della Giunta regionale del Veneto OGGETTO: Schema di “Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014”. Approvazione.
Riferisce l’Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso.
Com’è noto, in data 18 settembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e Ferrovie dello Stato S.p.A., avente come obiettivo quello di fornire la tempistica e le indicazioni relativamente ad una pluralità di oggetti nel settore ferroviario regionale. Infatti, detto Protocollo oltre a impegnare le Parti, e le Società dalle stesse controllate, in reciproci investimenti per l’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale dei passeggeri, specifica le azioni per addivenire sia alla stipula del nuovo Contratto di Servizio a catalogo con Trenitalia S.p.A., in ottemperanza alla legislazione vigente, sia alla redazione di Accordi per gli investimenti su assett RFI SpA quali le infrastrutture ferroviarie e utilizzo da parte degli Enti locali di immobili di pertinenza ferroviaria, nonché alla costituzione di società regionali per il trasporto delle persone e delle merci Conseguentemente alla ratifica del Protocollo citato, avvenuta con il provvedimento di Giunta regionale n. 2849 del 29 settembre 2009, la Regione del Veneto ha quindi avviato, di concerto con Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A., tutte le attività per la predisposizione degli atti e dei documenti a supporto, in esso contenuti. Dalle citate attività, la Regione e Trenitalia, hanno condiviso e redatto il documento di cui all’Art 3 del Protocollo, denominato “Linee Guida per il Contratto di Servizio a Catalogo Lotto 1 e confluenza dal 1 gennaio 2012 del lotto2”, che, approvato con provvedimento di Giunta Regionale n. 3850 del 15/12/2009, definisce i punti cardine del contratto di servizio dal punto di vista sia economico, sia quantitativo e qualitativo del servizio, allo scopo anche di consentire alla Regione di accedere alle risorse finanziarie aggiuntive per l’esercizio del trasporto ferroviario regionale messe a disposizione dello Stato con le Leggi 28 gennaio 2009, n. 2 e 9 aprile 2009 n. 33. Il tavolo di confronto con i lavori tecnici connessi ha successivamente, consentito di definire l’intero articolato del contratto di servizio, così come proposto nello schema allegato. In estrema sintesi con il documento proposto si definiscono la durata contrattuale, il corrispettivo, l’eventuale proroga e confluenza nel medesimo contratto dei servizi regionali del cosiddetto lotto 2, quest’ultimi gestiti a seguito di procedura concorsuale comunitaria sino alla data del 31.12.2011 ed inoltre: • si stabilisce il programma di esercizio dei servizi offerti, definendo, per ogni singolo servizio, le varie voci di costo relative alla prestazione richiesta, con riferimento ad una loro valutazione a catalogo; • si stabilisce la tempistica per le forniture, da parte di Trenitalia, del materiale rotabile previsto; • si stabiliscono i parametri, le modalità e tempistiche nonché le procedure per l’efficientamento dei servizi regionali, tale da consentire la compensazione economica dei servizi stessi rispetto ad una valutazione a catalogo, il tutto in ottemperanza alle disposizioni nazionali vigenti; • si definiscono gli aspetti e i parametri qualitativi dei servizi con le eventuali penali e loro applicazione. Per quest’aspetto è bene ricordare che i parametri e le sanzioni unitarie rimangono gli stessi di cui al contratto di gara del Lotto 2, avendo però come tetto massimo annuo una percentuale non più calcolata sul solo corrispettivo contrattuale bensì sulla somma del corrispettivo e degli introiti tariffari; • si definisce la natura, la tempistica e le modalità di trasmissione dei dati necessari al monitoraggio ed alla verifica, da parte dei competenti uffici regionali, del servizio effettivamente svolto; • si definiscono le modalità per la redazione ed aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, nonché il coinvolgimento delle associazioni consumatori così come previsto all’art. 2 comma 461, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, che recepisce la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”; • si definisce l’entità delle partite economiche pregresse tra Regione e Trenitalia, nonché la tempistica e le modalità della loro compensazione. La Regione si riserva, tuttavia, ogni possibilità di agire nelle opportune sedi al fine di tutelare la propria posizione, in ordine alle eventuali e possibili conseguenze derivanti dalla mancata e tempestiva corresponsione delle somme da parte del Ministero competente. L’importo contrattuale stabilito per l’anno 2009 ammonta a 43.186.860,00, IVA esclusa, ed è coperto con fondi di bilancio regionale quanto ad euro 23.059.819,50, IVA esclusa, e quanto ad euro 20.127.041,00, IVA esclusa, con i fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23.04.2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 19.05.2009 in attuazione delle Leggi 28 gennaio 2009, n. 2 e 9 aprile 2009 n. 33, direttamente trasferiti dallo Stato a Trenitalia SpA. Lo schema di contratto prevede che il corrispettivo venga annualmente aggiornato al tasso di inflazione programmato e che tale aggiornamento rimanga a carico della Regione. Tale aggiornamento in relazione al tasso di inflazione programmato dell’1,5% viene quantificato in euro 647.802,91 oltre Iva, per complessivi euro 712.583,20. Il contratto prevede altresì di corrispondere a Trenitalia SpA una somma pari a euro 200.000,00 più IVA, per complessivi euro 220.000,00, a titolo di riconoscimento parziale delle partite economiche pregresse. Col presente provvedimento si tratta quindi, di approvare lo Schema di “Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014”, composto da 25 articoli e 12 allegati, a mezzo del quale la Regione e Trenitalia regolano i reciproci obblighi. Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; • Vista la L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni; • Vista la L. n° 2/09; • Vista la L. n° 33/09 DELIBERA 1) di approvare, unitamente alle premesse di cui al presente provvedimento, lo Schema di “Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014” (Allegato A); 2) di incaricare il Dirigente della Mobilità alla stipula del documento di cui al precedente punto. 3) di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dagli obblighi contrattuali in premessa indicati per il periodo 01.10.2010/31.12.2010 impegnando le seguenti somme: • la somma di € 22.729.847,60 sul capitolo n. 45917 denominato “Spese per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari d’interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A.”; • la somma di € 1.109.102,91 sul capitolo n. 45918 denominato “Integrazione IVA a carico della Regione per i contratti di servizio in materia di servizi ferroviari di interesse locale”; • la somma di € 1.163.881,85 sul capitolo n. 101147 “IVA trasferita dallo Stato per i contratti di servizio in materia di servizi ferroviari di interesse locale”; • la somma di € 362.969,09 sul capitolo n. 45780 denominato “Spese per i servizi ferroviari integrativi”; a valere sulle prenotazioni di spesa nn. 246, 247, 248 e 249 del bilancio di previsione 2010; • la somma di € 712.583,20 sul capitolo n. 45780 denominato “Spese per i servizi ferroviari integrativi”; • la somma di € 220.000,00 sul capitolo n. 45780 denominato “Spese per i servizi ferroviari integrativi”; del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario2010 che presenta sufficiente disponibilità. Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO Dott. Antonio Mesetto - IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan
ALLEGATO 2 QUALITÀ DEI SERVIZI A) STANDARD DI PULIZIA, DI PUNTUALITA’, DI AFFOLLAMENTO E COMFORT E DI AFFIDABILITA’ DEL SERVIZIO 1. Pulizia a terra e a bordo. 1. La pulizia a terra negli impianti, il cui onere è compensato con il corrispettivo di contratto, deve essere concordata con il proprietario dell’immobile al quale compete l’esecuzione. Nelle stazioni/fermate di cui alla scheda n° 1 in appendice dovranno essere garantiti interventi, sulla base delle tipologia di seguito elencate: a) Intervento Radicale: interventi di pulizia capillare, da effettuare con cadenza almeno mensile, su ogni elemento componente le aree oggetto di pulizia, tesi al mantenimento dello standard originario degli elementi medesimi (vedasi scheda n°2) b) Intervento Standard: interventi giornalieri finalizzati al quotidiano ripristino degli standard qualitativi prescritti (vedasi scheda n°3) c) Intervento di Mantenimento: interventi giornalieri continui in fasce orarie determinate, che si effettuano prevalentemente nella fascia diurna, finalizzati al mantenimento, nell’arco della giornata, degli standard qualitativi prescritti (vedasi scheda n°4) d) Intervento di Base e di Fondo: interventi di pulizia programmati da effettuare con cadenza rispettivamente almeno settimanale (base) e almeno mensile (fondo), per il mantenimento del decoro dell’impianto (vedasi scheda n°5). Dovranno comunque essere garantiti interventi di pulizia ulteriori qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. 2. La pulizia del materiale rotabile, il cui onere è compensato con il corrispettivo di contratto, è programmata dall’Impresa coerentemente ai turni di utilizzazione del materiale rotabile, al tipo di servizio che il materiale svolge e alle frequentazioni. Le operazioni si raggruppano nei seguenti interventi che sono da intendersi come condizioni minime: a) Intervento Radicale: deve essere effettuato almeno ogni 40 giorni e ha lo scopo di ripristinare ottimali condizioni di pulizia, igiene e decoro di tutti i particolari dei rotabili anche mediante l’esecuzione di accurati lavaggi, eseguiti con appropriate attrezzature elettromeccaniche, macchinari e prodotti specifici per garantire il livello di qualità richiesto (vedasi scheda n°6); b) Intervento di Base: deve essere effettuato almeno ogni 15 giorni e ha lo scopo di porre tutte le parti del rotabile in condizioni di decoro, igiene e pulizia assicurando il pieno soddisfacimento della clientela (vedasi scheda n°7); c) Intervento Standard: deve essere effettuato giornalmente e ha lo scopo di mantenere tutte le parti interne ed esterne dei mezzi che si trovano a più diretto contatto dei Clienti in condizioni idonee di igiene, decoro e pulizia (vedasi scheda n°8); d) Intervento di Mantenimento: deve essere effettuato giornalmente e secondo necessità ed ha lo scopo di togliere la sporcizia accumulatasi durante il viaggio all’interno delle carrozze, di completare la scorta di accessori igienici e di assicurare il rifornimento idrico delle ritirate e dei locali lavabo, al fine di garantire il decoro del materiale rotabile (vedasi scheda n°9); e) Intervento di Lavaggio cassa: ha lo scopo di ripristinare periodicamente le condizioni di pulizia e decoro delle superfici esterne del materiale rotabile (vedasi scheda n°10). Il controllo viene eseguito nella località dove viene effettuato l’intervento di pulizia e prima dell’inizio del servizio. La mancata esecuzione anche di uno solo di procedimenti o operazioni descritte nelle schede da 2 a 10 del presente allegato, comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 26 punto c) di contratto. 2. Puntualità a) almeno il 91,50% su base mensile dei treni nelle fasce orarie di ora di punta (hdp 6-9 e 17-19), con ritardo inferiore o uguale a 5 minuti: b) almeno 95,50% su base mensile dei treni nelle fasce orarie di ora di punta (hdp 6-9 e 17-19) con ritardo inferiore o uguale a 15 minuti: c) almeno il 90,00% su base annua del complesso dei treni con ritardo inferiore o uguale a 5 minuti; d) almeno 95,50% su base annua del complesso dei treni con ritardo inferiore o uguale a 15 minuti; Per ritardo deve intendersi il ritardo rilevato alle stazioni di termine corsa escludendo quelli derivanti da cause di forza maggiore e derivanti dai cantieri di manutenzione e/o di sviluppo della rete. La valutazione deve essere calcolata mensilmente (mese solare) e comunicata ufficialmente alla Regione. 3. Affollamento e comfort La composizione programmata dei treni deve garantire il posto a sedere a tutti i viaggiatori quest’ultimi valutati sulla base del valore medio desunto dalle rilevazioni semestrali di frequentazione, effettuate nei mesi di luglio e novembre, di ogni anno aumentate del 10%; pur tuttavia l’Impresa, nei casi in cui ciò non fosse possibile, e nel rispetto della capacità di trasporto massimo per cui è omologato il materiale rotabile, dovrà provvedere ad una composizione dei treni limitando al massimo il tempo del percorso in piedi della clientela, che non dovrà superare i 20 minuti. In caso di guasti e/o anomalia del materiale rotabile la composizione può essere variata prevedendo possibilmente per tutti i viaggiatori il posto a sedere. La penale è calcolata sulla base di quanto previsto all’art. 26 del contratto. 4 Affidabilità del servizio I treni soppressi a causa di guasti tecnici ai rotabili o agli impianti di terra non potranno superare lo 0,20% del totale di quelli programmati, in tal caso il tempo medio di ripristino del servizio in caso di fermata di un treno in linea non potrà superare 1 ora. La valutazione deve essere calcolata sull’intero volume annuo delle corse e riferito ai guasti tecnici ai rotabili, agli impianti, alle infrastrutture ovvero connessi alla gestione del personale. B) INFORMAZIONI AL PUBBLICO L'informazione da fornire all'utenza sarà così articolata: 1 a bordo dei treni: • Rappresentazione grafica della linea Adria - Mestre e avviso acustico e/o visivo laddove esista materiale rotabile predisposto. 2 negli impianti di terra: • esposizione dell’orario dei treni e delle eventuali autolinee che fanno capo all'impianto ferroviario; • esposizione della mappa della rete del sistema ferroviario regionale, della mappa delle linee automobilistiche e dei parcheggi scambiatori che fanno capo all'impianto; • esposizione delle tabelle delle tariffe regionali ferroviarie ed automobilistiche; • attivazione degli indicatori del binario di partenza dei treni nelle stazioni di Campagna Lupia, Mira Buse e Piove di Sacco. • Impianto sonoro o visivo per l’informazione al pubblico sia nelle stazioni che sul binario ad eccezione delle stazioni di Pontelongo, Cona e Cavarzere e delle fermate di Casello 11, Casello 8,, Campolongo Maggiore, Arzergrande, Pontelongo fermata, Villa del Bosco e Cavarzere centro per le quali è in corso l’implementazione del sistema. Dovrà inoltre essere particolarmente curata l'informazione al pubblico, sia a bordo che a terra, in caso di gravi anormalità all'esercizio dei treni che comportino ritardi.
Purtroppo non so come fare per pubblicare le interessanti tabelle perché sono in formato pdf ed il sistema non accetta tale estensione. Omnibus
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