Pierluigi ha scritto:
Le cose non stanno proprio così.
L'oggetto acquistato deve essere esente da vizi che ne pregiudicano l'uso tipico per il quale è stato venduto/acquistato.
Se questi emergono durante il periodo di garanzia (corrispondente di solito a due anni a valere dalla data della vendita verificabile dallo scontrino) il produttore, se non prova che il modello è stato manomesso, ha il DOVERE di:
1) aggiustare il modello A SUE SPESE (comprese quelle di spedizione) eliminando le anomalie segnalate;
2) sostituire il modello.
Se le soluzioni suddette non sono tecnicamente possibili il produttore deve lasciare al cliente la possibilità di scegliere tra le seguenti soluzioni:
1) accettare un buono sconto su acquisti futuri di modelli del produttore;
2) rifondere al cliente il prezzo pagato per il modello difettoso.
Cordiali saluti.
Pierluigi
A dir il vero nemmeno come le dici tu.
Detto tutto terra terra perché non sono un avvocato, e manco so scrivere!
Esistono due garanzie, quella commerciale e quella di legge.
La commerciale, quando c’è, è a discrezione del produttore, per il tempo che gli pare e nelle modalità che gli pare. Solitamente comprende anche il buon funzionamento (eccetto per le parti ad usura) per i termini che propone.
Quella legale è a carico del venditore, è per i difetti di conformità, vale 24 mesi, che diventano 12 per acquisti con Partita Iva. Si ha 2 mesi, sempre, per far valere la garanzia dal momento che si scopre il difetto. Se son passati i 2 mesi nulla è dovuto.
Difetto di conformità si riferisce a quanto dichiarato e pubblicizzato per venderti il prodotto, e non copre il guasto causato dal funzionamento.
Ma c’è un però. Nei primi 6 mesi si presuppone che il difetto sia già presente al momento dell’acquisto e spetta al venditore dimostrare il contrario, per i restanti 18/6 mesi spetta all’acquirente dimostrare che era difettoso all’origine.
Nel caso di prodotto difettoso il venditore deve ripristinare la conformità, riparando/ sostituendo il prodotto o ridare i soldi spesi o un risarcimento congruo al difetto se troppo onerosa le precedenti.
Questo porta a varie note.
1) È la solita legge italiana pasticciata, che tutela un po’ tutti e nessuno.
2) Quella che per tutti noi è GARANZIA non è quella a cui abbiamo diritto!
3) La garanzia effettiva e sicura (sempre non abbia chiuso dove si è acquistato) è 8 mesi (6+2).
4) Quasi sempre nessun negoziante troverà qualcuno che certificherà che il vizio non era presente all’origine, ma neanche un acquirente troverà chi certificherà il contrario. Nel caso lo si trovi si troverà anche chi dirà il contrario.
5) Congruo? Troppo onerosa? E chi lo decide? Ah, il giudice se si va per vie legali!
6) La 4 e 5 è per vie legali. In Italia vuol dire Buona Fortuna. Anche se 999 prima di te hanno vinto, tu puoi perdere. Gli unici col guadagnano assicurato son gli avvocati!
7) Associazioni consumatori e similari ti dicono “Vittoria sicura”, però prima ti abboni o tesseri e poi vai al punto 6.
8 ) Non esiste una Garanzia Europea del produttore obbligatoria per legge, come dichiarato da alcuni, con invito ad andare al 7/6. Il Parlamento Europeo propone leggi che devono essere poi recepite e fatte dai vari stati, e valgono quelle nei rispettivi stati.
... mettete poi voi quello che vi viene in mente
Per Marco, non è stata recepita da nessuno, ma 691 + DCC/Generatore di fumo la garanzia c’è solo quella legale se espressamente dichiarato funzionante dal venditore, quella commerciale rimane valida se: 1) esiste, 2) prevede il montaggio del cliente (o, spesso, non da personale qualificato riconosciuto tale dal produttore).
Son piccole differenze, ma diventano grandi quando ci son problemi di €€!