alexcap79 ha scritto:
Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Questo è l'articolo segnalatomi da tobruck. Se non lo interpreto male (cosa molto probabile

) il P.U. deve appartenere ad una amministrazione pubblica. E, sempre se non erro, Trenitalia non lo è.
Siamo sempre punto e a capo. Il capoterno, se ciò che hodetto prima è corretto, non è un P.U. e deve avvalersi della Polfer per un controllo dei documeti.
Interpreti bene quello che leggi, ma il fatto è che c'è ben altro che concorre ad allargare la nozione di P.U.; se la legge si riducesse al codice, lo potrebbero distribuire insieme agli elenchi del telefono...

. Ci sono le L.86/90 e L.181/92... c'è cassazione '92 e '99... come ho detto in principio di questa discussione, si deve guardare al compimento di atti di amministrazione attiva. Mi rendo conto che è un po' complicato da spiegare in poche parole, è complicato pure per me.
alexcap79 ha scritto:
E roprio su questa contraddizione che m'ero perso durante le chiacchier con gli amici. O sei pubblico ufficile o non lo sei. Se lo sei, non ha senso chiamare la Polfer, perche dovresti avere l'autonomia di poter far da solo, tranne chè si faccia resistenza con forza. Se hai la necessità di chiamare la polfer allora non sei un pubblico ufficiale.
Nella mia ignoranza non vedo alternative.
Se così fosse, staresti tracciando una figura di P.U. perfettamente sovrapponibile a quella dell'agente di P.S.; così non è. Sul fatto che il capotreno sia un P.U., non ci sono molti dubbi per dottrina e giurisprudenza. E' chiaro che quello che scrivo è quello che leggo, non sono mie idee rivoluzionarie.
alexcap79 ha scritto:
A me sembra che ci sia semplicemente una confusione legislativa, come in tante altre cose.
A volte bisogna incrociare varie fonti per avere una risposta. Tutto qui.
Marco Bruzzo ha scritto:
Ma ora pongo a Tobruk una domanda: nel caso del 347 la divisa da ferroviere di per se' "qualifica" il pubblico ufficiale, nel caso degli agenti della forza pubblica la divisa viene "ufficializzata" dal fatto di avere le mostrine e i gradi, se non ricordo male. Il 640 (truffa) invece ci sta tutto.
La presenza della divisa rileva eccome ai fini della truffa. Se ti presenti in mutande a fare controlleria, è difficile porre in essere l'attività ingannatoria... eccetera.
Ai fini del 347 rileva solo il fatto che l'esercizio delle funzioni pubbliche avvenga per fini esclusivamente personali e in contrasto con quelle dell'amministrazione. Quindi, una volta indossata la divisa, a parer mio, bisogna vedere cosa in concreto fai per esercitare le funzioni che non ti competono. A parte il fatto di essere vestito da capotreno piuttosto che da pellerossa con l'arco e le frecce.
Andando al caso di specie: se ti vesti da capotreno ma non eserciti le funzioni di cui sopra, siamo nell'art. 498 c.p.
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.