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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 16:37 
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Iscritto il: giovedì 11 giugno 2009, 0:15
Messaggi: 1546
Nei casi che hai descritto,e limitatamente alle questioni che hai sollevato,io credo si sia tutti "razzisti".Essere razzisti,nei confronti di un sistema corrotto,e sporco,non e' fomentazione,e' tutela del proprio spazio vitale,e del proprio diritto/dovere,di condurre una vita dignitosa.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: giovedì 8 dicembre 2011, 21:23 
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Iscritto il: domenica 3 gennaio 2010, 20:36
Messaggi: 9205
Località: la citta' della 3 t: torri, tortellini e ...
Ciao Roberto,
hai perfettamente ragione ad essere stanco. E non sei il solo ad esserlo.
L' Italia ha cominciato ad andare alla deriva tanti anni fa'. Probabilmente con Craxi, negli anni 80, quando abbiamo barattato un benessere diffuso con un sistema istituzionalizzato di mazzette, che ci ha indebitati oltre ogni limite ragionevole.
E' ora di fare un' inversione di rotta, non si puo' fare altrimenti se non si vuole arrivare al fallimento dello Stato e, quindi, al fallimento di ogni famiglia italiana. Sta anche in ognuno di noi far cambiare questo paese.
Saluti
Stefano.
P.S.: se va' tutto come penso e come spero, sono finiti i bei tempi per il tuo capo, il tuo vicino di casa, il datore di lavoro di tua moglie e per tutti quelli che hanno rovinato questo paese arricchendocisi...


Ultima modifica di bigboy60 il sabato 10 dicembre 2011, 8:55, modificato 1 volta in totale.

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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 11:53 
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Iscritto il: sabato 4 luglio 2009, 22:25
Messaggi: 4050
Località: Brescia
La nuova stangata sulla casa


Articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria e’ anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed e’ applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria e’ fissata al 2015.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell’imposta municipale propria e’ costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

6. L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L’aliquota e’ ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L’aliquota e’ ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l’importo di euro 200 puo’ essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo’ stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unita’ immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita’ immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta’ dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche’ dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e’ versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche’ le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita’ di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti:“dal 1° gennaio 2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fini del quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la finanza locale” si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e’ consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e’ sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita’ di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole:”20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle seguenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita’”. L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche gia’ richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e’ accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonche’, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4”;

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, nonche’ dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

20. La dotazione del fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto della prima casa e’ incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole “30 settembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”;
b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: “20 novembre 2011”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2012”;
c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: “20 novembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2013”.
Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall’articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.


Articolo 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi


1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria e’ il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo e’ dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta’ tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprieta’ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo e’ corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa e’ commisurata alle quantita’ e qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita’ svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unita’ immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e’ pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili gia’ denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalita’ di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unita’ immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e’ costituita da quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformita’ alla normativa vigente.

11. La tariffa e’ composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita’ di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entita’ dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e’ determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove e’ ubicato.

13-bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonche’ le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e’ accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e’ sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento puo’ prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta, il tributo e’ dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa e’ applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita’ di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale puo’ deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e’ assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

20. Il tributo e’ dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche’ di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorita’ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attivita’ con omogenea potenzialita’ di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attivita’ produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficolta’ di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attivita’ viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformita’ al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorita’ competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalita’ di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione e’ temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria e’ determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione e’ assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita’ e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’ applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio e’ determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinato ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo’ essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche’ non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento e’ effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attivita’ organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita’, nonche’ la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo’ inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento puo’ essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facolta’ del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la predetta tariffazione”.

47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 12:06 
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Boh ! Stangata per stangata, finora qualche dolorino arriverebbe solo dalla benza, ma abitando vicono al confine elvetico, maggior ragione per fare ogni tanto il giro lungo e fare il pieno dai vicini.
Per l'ICI (IMU) non ci capisco tanto ma, per la prima casa, prima pagavo 67 euro/anno, ora, usando i vari calcolatori on line, dovrei pagarne 18. Se tutte le stangate fossero così !


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 13:06 
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miglietto ha scritto:
Boh ! Stangata per stangata, finora qualche dolorino arriverebbe solo dalla benza, ma abitando vicono al confine elvetico, maggior ragione per fare ogni tanto il giro lungo e fare il pieno dai vicini.


Il problema dell' aumento del prezzo carburante non sta solo nel fatto che ci costera' di piu' andare in macchina al lavoro o al supermercato o in vacanza.
Nel nostro paese le merci viaggiano principalmente su gomma.
Ergo aumentare il prezzo del carburante implica incrementare il costo del trasporto e cio' aumentera' il prezzo finale di tutte le merci, beni di prima necessita' inclusi.
Se poi dovesse aumentare anche l' IVA al 23%, come gia' prospettato, l' incremento sulle merci puo' diventare consistente.
Aggiungiamo a questo l' effetto arrotondamento, ossia il fatto che molti prezzi verranno incrementati arrotondandoli per eccesso ( anche e sopratutto in malafede, per nascondere aumenti ingiustificati... ), e rischiamo di ritrovarci un' altro salasso come quello che abbiamo avuto all' avvento dell' Euro.
Saluti
Stefano.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 17:17 
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Hai ragione Stefano. Gli aumenti indotti dal costo maggiorato dei trasporti ci darà scuramente un altra botta ma per quanto riguarda gli aumenti a capocchia, prevedo, o per lo meno spero, che i commercianti, con i consumi già in ginocchio, non si azzardino più di tanto a fare lo stesso scherzo fatto in occasione del passaggio all'euro.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2011, 17:25 
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miglietto ha scritto:
Hai ragione Stefano. Gli aumenti indotti dal costo maggiorato dei trasporti ci darà scuramente un altra botta ma per quanto riguarda gli aumenti a capocchia, prevedo, o per lo meno spero, che i commercianti, con i consumi già in ginocchio, non si azzardino più di tanto a fare lo stesso scherzo fatto in occasione del passaggio all'euro.


Allora ci fu "qualcuno" che glielo permise, anzi ne fu complice e ruffiano, confidando di compiacere il proprio elettorato.
E così il 10% degli italiani si arricchì, impoverendo l' altro 90%.
All' epoca fu un vergognoso travaso di ricchezza da chi meno ha a chi piu' ha.
Alla faccia della giustizia sociale !
Stefano.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 9:08 
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Salve ragazzi,
l' avete visto il filmato carpito di nascosto al (dis)onorevole Razzi ?
Non ho parole !
Il destino del paese, di 60 milioni di italiani e' dipeso da personaggi così.
Ora quelli che potevano essere sospetti piu' o meno fondati e' diventato cruda realta': il paese e' stato nelle mani di personaggi che hanno pensato solo agli affari propri.
Mi chiedo se la parentesi del Governo Monti riuscira' in un qualche modo ad estirpare la mala pianta o se, invece, quando il governo del paese tornera' nelle mani dei politici, tutto tornera' come prima.
La prova l' avremo nei prossimi mesi: bisognera' vedere se Monti & C. riusciranno ad imporre misure che colpiscano i pochi a favore dei molti.
Parlo di patrimoniale, lotta all' evasione fiscale, azzeramento dei privilegi di casta e categoria ( che poi e' la stessa cosa ), liberalizzazione del mercato, riduzione dei costi complessivi della politica.
Se Monti ed i suoi ci riusciranno significhera' che il paese puo' veramente guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.
Se non ci riuscira' vorra' dire che la mala pianta e' talmente radicata da essere parte integrante del sistema Italia e che il nostro povero paese non ha piu' speranza.
Mi chiedo, pero', come possa cambiare il paese se i leader ed i dirigenti dei vari partiti sono sempre quelli, immutabili ed immutati da venti anni.
Saluti
Stefano.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 15:28 
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EritreoCazzulati ha scritto:
bigboy60 ha scritto:
Che ci dovrebbe fare l' Italia con 135 nuovi caccia JSF ?
Beh, anche gli aerei ogni tanto vanno sostituiti: Tolti gli Eurofighter noi ci barcameniamo ancora con Tornado ed AMX e ci tocca prendere gli F16 in leasing dagli USA.
Vero che in momenti di ristrettezza economica le priorità dovrebbero essere altre ma vorrei anche ricordare che l'unico motivo per cui il Dollaro USA non è ancora finito dove meriterebbe di stare è proprio la grande forza militare americana: anche questa è economia, purtroppo...
Sul fatto di un unico esercito europeo comunque sono d'accordo, sempre che si riesca a tenere in piedi la moneta unica, il mercato comune e che ci si muova con decisione verso un'unione politica non sbilanciata in favore della Germania: per quello che mi riguarda il IV Reich i crucchi se lo scordano, tra tra questo e l'uscita dall'Europa sceglierei di sicuro la seconda opzione anche se questo significa default certo...

Ciao,
Lorenzo


Ovvio che anche gli armamenti diventano vecchi e debbono essere sostituiti, ma mi chiedo che ci dobbiamo fare con 135 ( centotrenticinque ) nuovi caccia JSF.
Dobbiamo forse rintuzzare gli attacchi di orde di Mig sovietici ?
Direi di no.
Per proteggere il nostro spazio aereo e partecipare come "forze di pace" alle guerre locali non e' che serva tutto 'sto popo' di caccia.
Anche perche' pure tedeschi, francesi, inglesi, austriaci, etc. hanno le loro forze aeree.
E, scontato che non temiamo alcun attacco dai vicini europei, dell' Est e dell' Ovest, che non credo che la Russia abbia piu' alcuna velleita' di invadere l' Europa e che la Cina sta' gia' vincendo la terza guerra mondiale senza sparare un colpo, che ci dobbiamo fare con tutti ' sti aerei ( + forze di terra + forze di mare, etc. ) ?
Quanti miliardi di Euro risparmierebbe l' intera Europa se organizzasse un esercito europeo, in cui ogni nazione partecipa con un ristretto contingente d' elite ?
Credo che i risparmi ottenuti diminuirebbero di molto i sacrifici richiesti ad ogni europeo.
L' industria militare, pero', ne soffrirebbe...
Dato che l' industria militare utilizza abitualmente le piu' moderne tecnologie, anzi, a volte ne inventa di nuove, non credo che sarebbe un gran problema convertirla per scopi di pace.
Se si volesse...

Oppure la UE teme che un giorno, magari non lontano, potra' esserci nuovamente qualche guerra globale, non piu' locale, magari per il possesso delle ultime risorse rimaste sulla Terra, gli ultimi pozzi di petrolio, l' ultima acqua potabile o le terre coltivabili non desertificate.
Scenari di questo tipo sanno molto di fantascienza, ma, visto il tracollo rapidissimo che ha avuto l' eocnomia mondiale dal 2008 in poi, mai dire mai...

Saluti
Stefano.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 16:22 
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Beh, al momento disponiamo di 75 Eurofighter, 76 Tornado, 67 Amx e 14 F16: a parte gli Eurofighter è tutta roba un po' vecchiotta che gradualmente va sostituita. Più o meno i conti tornano...
Semmai i dubbi sono sulla qualità di questi F35 JSF: a detta di alcuni non valgono in prestazioni quanto il rivale SU-35 russo.

Ciao,
Lorenzo


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 20:50 
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Iscritto il: domenica 3 gennaio 2010, 20:36
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EritreoCazzulati ha scritto:
Beh, al momento disponiamo di 75 Eurofighter, 76 Tornado, 67 Amx e 14 F16: a parte gli Eurofighter è tutta roba un po' vecchiotta che gradualmente va sostituita. Più o meno i conti tornano...
Semmai i dubbi sono sulla qualità di questi F35 JSF: a detta di alcuni non valgono in prestazioni quanto il rivale SU-35 russo.

Ciao,
Lorenzo


Provo a rifare la domanda: servono "veramente" per la difesa dell' Italia 135 aerei da caccia nuovi + 75 Eurofighter vecchi ( scartando, se vogliamo, gli obsoleti Tornado ed AMX ) = totale 210 aerei da caccia o, se ci fosse un esercito / aviazione / marina europeo, la quota italiana di forza aerea potrebbe essere notevolmente ridotta ?
E i tedeschi quanti ne hanno ? E i francesi ? E i britannici ? E tutti gli altri paesi UE piu' piccoli messi assieme ?
Mica dobbiamo andare a bombardare Mosca o Pechino ...
Per fare quattro missioni in croce sui fedeli di Gheddafi in Libia, o nei bombardamenti della guerra del Kossovo, o nelle guerre del Golfo, mica abbiamo mandato quel popo' di forza aerea. Manco un decimo di 210 aerei ne abbiamo mandati.
E allora, che ci facciamo ?
Saluti " scettici "
Stefano.


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 21:49 
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Fonte Wikipedia:

Germania: 40 Eurofighter, 44 F4 (esistono ancora!), 220 Tornado
Francia: 249 Mirage 2000, 65 Mirage F1, 59 Rafale che a consegne ultimate diventeranno 234
Gran Bretagna: 76 Harrier, 51 Eurofighter che a regime diventeranno 232, 165 Tornado
Spagna: 39 Mirage F1, 50 Eurofighter che diventeranno 101, 85 F18

Tutto sommato i cacciabombardieri europei anche messi insieme neanche si avvicinano al dispiegamento di mezzi dell'Aeronautica degli Stati Uniti che ha più di 5000 aerei a cui si aggiungono quelli della Marina. Quindi, anche in ottica di un Esercito comune europeo, le dimensioni più o meno dovrebbero rimanere quelle o addirittura aumentare! Dipende tutto dal "ruolo internazionale" che l'Europa Unita vorrà giocare in futuro, sempre che nei prossimi mesi non salti tutto per aria e allora comunque qualche aereo in più non guasterebbe visto che i nostri vicini tornerebbero anche "rivali"...

Poi una cosa: l'Esercito non deve per forza essere usato anzi, normalmente è proprio l'ultima opzione che viene adottata se proprio non se ne può fare a meno. Il ruolo delle Forze Armate è soprattutto quello di DETERRENTE ed è inoltre un ottimo mezzo di persuasione nelle questioni internazionali, senza necessariamente dover entrare in azione.

Ripeto: in tempo di crisi le priorità sono ben altre ma tutto sommato non ci vedo questo grande scandalo (anche perchè una parte della commissione va nelle tasche di Finmeccanica e quindi resta "in casa"). Tutt'al più ho dei dubbi sulla qualità del velivolo.

Ciao,
Lorenzo


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 22:03 
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Nome: Armando Pappalardo
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Località: San Germano Vi/Cropani Marina Cz
Aridatece il fiat G91 8) :!:
Cmq a parte gli aerei in generale...
Un articolo inchiesta di qualche tempo fa su un giornale"non di parte" snocciolava dei numeri sulle ns forze armate abbastanza stridenti.Soprattutto il numero di generali/ammiragli,ufficiali,sottoufficiali in relazione alla truppa da comandare.Tutti i primi erano di numero superiore ai secondi(non e'una barzelletta)...Poi si elencavano i privilegi della prima categoria(appartamenti,stipendi pazzesco paurosi,facilitazioni paragonabili ai ns politici....che e'meglio non elencare).
A sto punto mi chiedo:qualcuno prima o dopo sapra'toccare le"caste"?Quelle che si vedono ma anche quelle che non si vedono come quella descritta per alcuni vertici militari?
Miura intervieni!!!!!!!!!!!!Parlaci del tuo 350 mq vicino al colosseo......

Armando


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 22:10 
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Iscritto il: lunedì 4 febbraio 2008, 18:29
Messaggi: 1566
Località: Baruccana
d 341 ionica ha scritto:
Parlaci del tuo 350 mq vicino al colosseo......
Ha comprato l'appartamento di Scajola? :shock: :lol:

Ciao,
Lorenzo


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 Oggetto del messaggio: Re: Governo Monti
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 22:58 
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Iscritto il: domenica 3 gennaio 2010, 20:36
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Località: la citta' della 3 t: torri, tortellini e ...
EritreoCazzulati ha scritto:
Fonte Wikipedia:
Germania: 40 Eurofighter, 44 F4 (esistono ancora!), 220 Tornado


Gli F4 Phantom ? Quelli della guerra del Vietnam ?
Una reliquia gloriosa, per carita', ma un po' "vetusta".
Si vede che i tedeschi sono risparmiosi...
E noi gli F 104 Starfighter perche' li abbiamo rottamati da un bel po' ?
:lol: :lol: :lol:

EritreoCazzulati ha scritto:
Fonte Wikipedia:

Francia: 249 Mirage 2000, 65 Mirage F1, 59 Rafale che a consegne ultimate diventeranno 234


La solita " grandeur " assolutamente ingiustificata !

EritreoCazzulati ha scritto:
Fonte Wikipedia:

Gran Bretagna: 76 Harrier, 51 Eurofighter che a regime diventeranno 232, 165 Tornado



Eh, l' Impero britannico e' l' Impero britannico ...
Ma quale, ma dove, che e' morto e sepolto con la WW2 ?

EritreoCazzulati ha scritto:
Fonte Wikipedia:

Spagna: 39 Mirage F1, 50 Eurofighter che diventeranno 101, 85 F18



E che ci fanno, che sono messi peggio di noi ?

EritreoCazzulati ha scritto:

Tutto sommato i cacciabombardieri europei anche messi insieme neanche si avvicinano al dispiegamento di mezzi dell'Aeronautica degli Stati Uniti che ha più di 5000 aerei a cui si aggiungono quelli della Marina.


E che ci debbono fare gli americani con 5000 aerei dell' USAF ( +, immagino, quelli della Navy e quelli dell' USMC ) ?

EritreoCazzulati ha scritto:

Quindi, anche in ottica di un Esercito comune europeo, le dimensioni più o meno dovrebbero rimanere quelle o addirittura aumentare! Dipende tutto dal "ruolo internazionale" che l'Europa Unita vorrà giocare in futuro, sempre che nei prossimi mesi non salti tutto per aria e allora comunque qualche aereo in più non guasterebbe visto che i nostri vicini tornerebbero anche "rivali"...



Protesto e contesto: mi pare che quest' osservazione implichi il fatto che la potenza di una nazione si misuri con la sua potenza militare.
L' ex URSS dovrebbe insegnare: si e' svenata e si e' dissolta anche perche' ( e forse sopratutto... ) ha voluto sfidare militarmente gli USA, piu' ricchi e, quindi, piu' potenti.
La Cina sta insegnando a tutto il mondo come si fa' la guerra globale del XXI secolo: con l' economia e non a cannonate.

EritreoCazzulati ha scritto:

Poi una cosa: l'Esercito non deve per forza essere usato anzi, normalmente è proprio l'ultima opzione che viene adottata se proprio non se ne può fare a meno. Il ruolo delle Forze Armate è soprattutto quello di DETERRENTE ed è inoltre un ottimo mezzo di persuasione nelle questioni internazionali, senza necessariamente dover entrare in azione.



Riprotesto e ricontesto: 'sta storia delle armi come deterrente perche' non si faccia la guerra ha portato il mondo ( principalmente USA ed URSS, ma non solo ) ad un immenso accumulo di armi nucleari ( e non solo ), che sono costate una pazzia per costruirle e che sono costate, costano e costeranno una follia per demolirle.

Non sono un pacifista ad oltranza. Ho sempre pensato che se qualcuno ti aggredisce a cannonate, si risponde a cannonate, altroche' " mettete dei fiori nei vostri cannoni " !

Quello che mi chiedo e' a cosa dovrebbero servire tutte queste armi.
C' e' un reale pericolo che i nostri Governi non ci raccontano ( e non mi si venga a raccontare che agli USA servono 5000 e piu' aerei da combattimento per combattere il terrorismo islamico ...), o il sistema militare nel suo complesso e' un' altra casta, come dice Armando, che deve sostentarsi ed alimentarsi rubando la linfa vitale delle nazioni ?

Saluti " pacifisti ( fino ad un certo punto... ) "
Stefano.


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