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Ciao! Puoi darmi qualche ragguaglio in più? Ne sarei enormemente grato!!
1.6 L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato: a) in turni avvicendati nelle 24 ore; b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile); c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda); d) su prestazione unica giornaliera.
Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato). Le variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale, da completarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla attivazione della procedura stessa.
1.7 Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 1.6, per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. ......
Poi la sezione 2 parla della disciplina del personale mobile, ma non c'è scritto specificamente che non si può fare orario spezzato, inoltre è riportato:
Per quanto non diversamente disciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al precedente punto 1 del presente art. 28;
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