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Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 12:59 
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Nome: Armando Pappalardo
Iscritto il: martedì 7 luglio 2009, 0:52
Messaggi: 4081
Località: San Germano Vi/Cropani Marina Cz
Dai, lasciamo stare gli avvocati... :wink:
Come un qualsiasi prodotto acquistato con garanzia, semplicemente, non và o è guasto, deve essere sostituito.

Mi sbaglio?

Infine, anche se di modellistico c'è poco, piu' interventi leggo sui problemi riscontrati (attenzione, ringraziando chi li posta) più mi scende il latte alle ginocchia.
E' una progettazione affrettata? o semplicemente fretta nella consegna di un modello dalla lunga gestazione?
Non me lo spiego. Con le articolate della stessa marca problemi simili non ve ne furono (e mi direte che la tipologia di macchina è un' altra... pero'... :( )

Armando


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 13:08 
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Iscritto il: sabato 18 febbraio 2006, 22:49
Messaggi: 716
Giustissimi tutti i discorsi sulla garanzia e sulla sostituzione delle macchine, ma mi sembra che ancora non sia stata individuata con certezza la causa di questi anomali surriscaldamenti che sono diffusi, a quanto pare, su una importante percentuale di modelli. Perciò il rischio concreto è di sostituire una macchina difettosa con un'altra altrettanto difettosa.

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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 13:39 
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Iscritto il: lunedì 23 gennaio 2006, 11:38
Messaggi: 569
Località: Brescia
Esiste la garanzia (Punto) però a causa ferie sia dei clienti/negozi/produttori a settembre vedremo l'evolversi della questione, peró nessuno (fregandosene della garanzia) ha provato a collegare il solo motore x vedere come si comporta?


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 14:15 
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Iscritto il: martedì 15 agosto 2006, 12:09
Messaggi: 3207
Quanti bei discorsi...
Quasi filosofici direi!
Però quello che scrivete qui dovreste applicarlo in tutte le situazioni.
Scrivono una lettera da paraculi e tutti ad incensare il lodevole comportamento mentre se lo fanno gli altri sono dei buffoni.
Se ne fregano dell'utente finale ma a loro è permesso perchè l'unico tramite è il negoziante mentre gli altri devono intervenire in prima persona.
Dove sono finiti i toni battaglieri che in tanti spesso hanno usato?
Suvvia siate meno ipocriti!


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 17:02 
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Nome: Elvino Ciccarese
Iscritto il: mercoledì 8 febbraio 2006, 17:14
Messaggi: 599
Località: VENTIMIGLIA
Buonasera a tutti,
Ieri sera ho finalmente avuto un po' di tempo per testare le mie due macchine (la 075 e la 089) e per ora almeno una, la 075, ha problemi certi.
L'alimentazione è in DCC e le macchine montano al momento un Esu Lokpilot 4.0

Prova della 075:
Al traino di 6 vagoni nel costruendo plastico Valsogno (due elicoidale da 5 e 3 spire al 2,6% circa) la macchina ha avuto un comportamento impeccabile per i primi 30 minuti di marcia nella stessa direzione per poi iniziare a manifestare problemi: Velocità di marcia nettamente ridotta, stop e ripartenze, andamento a singhiozzo. Questo in entrambe le direzione. La temperatura della cassa non era più calda di quella della E189 Roco + carro RocoClean che precedeva la 075 a pari velocità. Preciso che la temperatura della Roco era nella norma.

Prova della 089:
Macchina isolata provata per 20 minuti in piano 10 metri in un senso e 10 metri nell'altro senza interruzioni: nessun problema di marcia e temperatura della cassa praticamente uguale alla 075 dopo i problemi.

Nessuna delle due macchine ha il volano che tocca sul PCB ed entrambe mostrano lievissime sbavature di grasso tra alberino motore e volani e zona carrelli.

Questa sera riprovo a freddo la 075 e se il funzionamento è regolare riprovo la 089 con le stesse condizioni di marcia di ieri della 075.

Elvino


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 18:36 
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Nome: Lippo Lippi
Iscritto il: lunedì 5 febbraio 2007, 21:41
Messaggi: 5218
FRECCIA ha scritto:
nessuno (fregandosene della garanzia) ha provato a collegare il solo motore x vedere come si comporta?

Certo che si, se vai indietro di qualche pagina troverai un intervento di un utente che ha smontato interamente la macchina ed ha testato il solo motore separato dal resto, documentando anche con fotografie. Non ricordo però a memoria chi fosse l'utente...


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 21:49 
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Iscritto il: giovedì 12 gennaio 2006, 15:04
Messaggi: 1348
Località: Genova
evil_weevil ha scritto:
(...) Non ricordo però a memoria chi fosse l'utente...


Andrea F.S.

viewtopic.php?p=976104#p976104


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 21:59 
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Nome: Lippo Lippi
Iscritto il: lunedì 5 febbraio 2007, 21:41
Messaggi: 5218
Grazie Carlo, dal cell diventava complicato andarlo a cercare :-)


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: mercoledì 9 agosto 2017, 22:33 
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Iscritto il: sabato 29 ottobre 2016, 14:59
Messaggi: 303
Località: Mantova
Ma secondo voi quale è il miglior modo di muoversi?
Riportarla subito al negoziante aspettando che la rispedisca al mittente è che gliene diano una nuova?(il mio negoziante ne aveva una di 089)con la certezza che tutto slitta a dopo Agosto? O tenerla e attendere nuovi sviluppi da parte di level?
In ogni caso ho già informato il negozio.
Voi avete tutti mandato una segnalazione a Level?


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2017, 1:04 
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Iscritto il: martedì 11 gennaio 2011, 0:09
Messaggi: 90
          
Per chiarire quando e quali sono le condizioni di un intervento in garanzia!
Mi risulta aNcora valida questa normativa

Questa Direttiva ed il suo provvedimento di attuazione, costituiscono un altro passo in avanti verso il completamento di un corpus di norme sulla tutela del consumatore, realizzato attraverso la ricezione nel nostro ordinamento di una serie di Direttive Europee, iniziato col DPR 224 / 1988 sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi, proseguita coi Decreti Legislativi n° 50 / 1992 e 185 / 1999 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e sulle vendite a distanza (in cui rientra anche il commercio elettronico), n° 74 / 1992 sulla pubblicità ingannevole, n° 111 / 1995 sulle vacanze “tutto compreso”, n° 115 / 1995 sulla sicurezza generale dei prodotti e le Leggi n° 52 / 1996 sulle clausole vessatorie nei contratti stipulati coi consumatori e n° 281 / 1998 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Ad esse si aggiungeranno, presumibilmente entro un anno, i provvedimenti di attuazione delle Direttive 2000 / 31 / CE sul commercio elettronico e 1998 / 06 / CE sull’indicazione dei prezzi.

 

Torniamo ora ai contenuti del Decreto Legislativo n° 24 / 2002. In primo luogo, esso stabilisce (art. 1519 – ter) che il venditore (finale) ha l’obbligo di consegnare al consumatore (acquirente) “beni conformi al contratto di vendita”.

La cosa interessante è che è una delle prime volte, se non addirittura la prima, che viene utilizzato espressamente in un testo normativo italiano un concetto tipico della qualità dei prodotti e dei processi produttivi, quale quello di “conformità”, nel significato, in questo caso, “del bene al contratto di vendita”.

Come nelle norme volontarie (e quindi non giuridiche e cogenti) della qualità, l’articolo 1519 – ter, spiega che il bene di consumo è conforme al contratto se è idoneo all’uso a cui serve quel tipo di beni, è conforme alla descrizione fattane dal venditore (compresa quella delle sue prestazioni), anche attraverso l’esibizione di un campione o modello, presenta la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare dalla natura del bene o dalle dichiarazioni riportate su di esso e sulle sue qualità e prestazioni dagli strumenti o dai supporti della comunicazione aziendale (per esempio, in uno spot pubblicitario o su un depliant illustrativo o assicurate verbalmente dal venditore).

Il difetto di conformità comprende anche quello dell’installazione quando quest’ultima è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

 

L’articolo 1519 – quater stabilisce che “il venditore (finale) è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino di essa, senza spese ed in un congruo (breve) termine, mediante riparazione o sostituzione del bene (salva l’impossibilità o l’eccessiva onerosità del rimedio rispetto al valore del bene) od alla riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto (esclusa, quest’ultima, solo nel caso di lieve entità del difetto).

L’articolo 1519 – quinquies prevede il diritto di regresso a favore del venditore finale, responsabile nei confronti del consumatore, qualora il difetto di conformità del bene sia imputabile ad uno o più altri soggetti della catena distributiva (il canale commerciale) o produttiva del bene (per esempio, il grossista, l’importatore od il produttore) entro un anno dall’esecuzione della prestazione dovuta per la garanzia a favore del consumatore – acquirente del bene difettoso.

 

La garanzia prevista dalla legge vale solo se il difetto di conformità del bene si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna di esso (articolo 1519 – sexies).

Il consumatore ha l’obbligo di denunciare al venditore finale il difetto entro due mesi dalla sua scoperta, pena la decadenza della garanzia. La prescrizione dell’azione di garanzia è, pertanto, di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della garanzia per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (articolo 1519 – octies).

 

Oltre alla garanzia obbligatoria per legge, il venditore può offrire al o può concordare col consumatore una “garanzia convenzionale ulteriore” (articolo 1519 – septies) più ampia, che deve risultare per iscritto o su altro supporto duraturo ed accessibile al consumatore.

Infine, l’articolo 1519 – octies prevede la “nullità di qualsiasi patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti da queste norme”. Inoltre, “questa nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

La nullità vale anche per quelle clausole contrattuali che, “prevedendo l’applicabilità al contratto della legislazione di un paese extracomunitario, privi il consumatore di questa garanzia, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea”, essenzialmente, quindi, nel caso in cui la consegna del bene venga fatta ad un consumatore (cittadino o meno di un paese comunitario) che in esso risieda, per un periodo abbastanza lungo (esclusi, quindi, i turisti), anche se non in via definitiva (classici i casi dello studente o del lavoratore temporaneo in un paese dell’Unione).


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2017, 7:10 
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Iscritto il: mercoledì 28 marzo 2007, 8:53
Messaggi: 499
Bene, ora le parti, accompagnate dal loro rappresentante legale, possono andare dal giudice con in mano la famosa E.626 incriminata.
La questione si risolvera' tra una decina di anni ed allora avremo un pregiudicato su cui far riferimento per future cause.
Come diceva mia nonna: "Tra il dire ed il fare c'é di mezzo il mare".
La giurisprudenza é bella solo in teoria.
Giovanni


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2017, 7:53 
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Iscritto il: martedì 25 maggio 2010, 11:42
Messaggi: 184
Ma perché farla tanto lunga e tragica? Ha un problema? La si porta al negozio dove è stata comprata punto. I negozianti cosa ci stanno a fare? Mica vendono patate che se la vedano loro con i produttori. Se un IPhone si guasta lo porto allo store o al centro commerciale non scrivo a Cupertino.... Cmq giusto segnalare il problema sul forum ma non diventiamo matti a trovare la soluzione che altri devono trovare.


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2017, 8:16 
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Iscritto il: sabato 11 dicembre 2010, 22:18
Messaggi: 800
Località: San Giovanni La Punta (CT)
Scusate, ma si parla ancora di modellismo o di diritto civile? Mi piacerebbe vedere qualche video di qualche macchina funzionante, perchè ce ne sono macchine funzionanti, magari con un bel merci dietro, in uno dei vostri plastici e rendere onore alla bellezza della macchina. Sempre se volete....

Michele.


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2017, 9:10 
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Iscritto il: domenica 2 aprile 2006, 9:16
Messaggi: 2844
Località: Nato a Firenze 25/01/1962 - Vive tra Toscana e Marche
.. quater ... quinques ...sexies ..(mmmmhhh :P )

Da frequentatore della facoltà di Giurispudenza mi si illuminano gli occhi a leggere questi termini ...

Da bravi, diamo lavoro a questi poveri avvocati :mrgreen:


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 Oggetto del messaggio: Re: E 626 LE Models
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2017, 9:18 
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Nome: Armando Pappalardo
Iscritto il: martedì 7 luglio 2009, 0:52
Messaggi: 4081
Località: San Germano Vi/Cropani Marina Cz
Amici buongiorno.
Un chiarimento estetico...
Ero convinto che solo la Bologna avesse i fanali tipo automobilistico mentre la Alessandria li avesse tipo epoca lll ovvero più piatti e color ottone.
Ma sulle foto di un noto sito sono entrambi "automobilistici "lasciando alla sola deposito Milano i caratteristici fanali color ottone.
C'è un errore o sono come da foto?
Grazie
Armando


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