La tentata strage non può in nessun modo essere considerata come ipotesi di reato attribuibile ai responsabili del sinistro.
L'elemento soggettivo di questo reato è la volontà di uccidere ( quindi il dolo) attraverso il compimento di azioni idonee a mettere in pericolo l'incolumità pubblica .... ergo, nel caso di specie, lascio il locomotore incustodito, in moto, sfrenato e con i dispositivi di sicurezza disattivati affinchè, essendo la macchina posizionata su una livelleta, prenda l'abbrivio e si scontri in linea con il treno passeggeri sopraggiungente.
Roba da film di 007.
I responsabili dovrebbero, verosimilmente, essere indagati per disastro ferroviario colposo (449 c.p.), punito con la reclusione da anni 1 ad anni 5, pena raddoppiata per l'aggravante.
Ben più grave sarebbe la loro posizione se il fatto venisse qualificato come disastro ferroviario (430 c.p.), punito da anni 5 ad anni 15.
In questo caso l'elemento seggettivo del reato non sarebbe la colpa (ovvero una condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza ed imperizia che porta ad eventi non voluti) ma il dolo eventuale (che si ha quando l'agente compie azioni ch'egli sa essere potenzilamente idonee a creare un disastro ferroviario .... lascio il locomotore incustodito, in moto, sfrenato e con i dispositivi di sicurezza disattivati, sapendo che non devo farlo e che facendo ciò potrei causare un sinistro).
A corollario poi ci sono le lesioni colpose arrecate ai passeggeri ed al personale del treno passeggeri.
In termini civilistici, invece, la sanzione è il licenziamento per "giustificato motivo soggettivo" per violazione dell'obbligo di diligenza professionale.
Spero, e presumo, che il personale di macchina del 343 sia munito di assicurazione per la responsabilità civile ... perchè, altrimenti dovrebbero pagare alle FNM tanto i danni subiti dalla 668 quanto quelli subiti dalla locomotiva.