A me l'insegnante di "Istituzioni di diritto e procedura penale" ha detto più volte alle lezioni che la perseguibilità di fatti avvenuti per colpa deve essere prevista espressamente dalla legge. Vedi il reato di incendio:
il codice penale ha scritto:
Art. 423 Incendio
Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.
Art. 423-bis. Incendio boschivo
(articolo introdotto dall'articolo 11, legge 353 del 2000)
1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
2. Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
La colpa è prevista espressamente.
Invece per l'interruzione di pubblico servizio:
il codice penale ha scritto:
Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita’ di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’, e’ punito con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
non si parla di interruzione per colpa, quindi questa deve essere esclusa, a meno che il regolamento di polizia ferroviaria (DPR 753/80) non la preveda come fattispecie a sé.