Nome: Massimiliano Bovaio
Iscritto il: domenica 15 gennaio 2006, 11:42 Messaggi: 3172 Località: Rabat (Malta)
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Marcello (PT) ha scritto: Se c'è un esperto del ramo mi piacerebbe sapere come comportarmi per la vendita di un plastico, quando sarà finito, poiché mi resta sul groppone E' soggetto a tassazione? Potrei anche darlo pretendendo contante? Salve Marcello, sul Forum del Portale Omniavis.it ho trovato questo thread che forse può essere d'aiuto: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7528.0...questa la risposta che da il Dott. Simone Chiarelli in merito alla alla DEFINIZIONE DI OPERA DELL’INGEGNO e relativa legge che regolare la materia: Dott. Simone Chiarelli ha scritto: Cita: Sono un'hobbista sarda e realizzo bigiotteria ispirata ai gioielli della tradizione sarda, usando però filo per uncinetto, il chiaccherino ad ago, il wire ecc. 1) Posso considerarle opere dell'ingegno? Il punto fondamentale non è tanto questo. Immagino tu sia interessata più che altro a poter svolgere una attività in modo NON PROFESSIONALE, quindi vendendo questi prodotti con un regime fiscale "agevolato" (vedi allegato). Ciò è possibile appunto se la tua attività ha carattere NON PROFESSIONALE, quindi non rientra nel regime fiscale dell'IVA ed in quello dei redditi di impresa. Non esiste un LIMITE CERTO che separa il professionale dal non professionale ma esistono vari INDIZI. Non può essere non professionale se hai più di uno di questi indizi: 1) il reddito che deriva da questa attività è la tua principale fonte di reddito 2) hai una struttura organizzata per l'attività (macchinari, deposito ecc...) 3) ci dedichi la maggior parte del tuo tempo 4) la pubblicizzi tramite i normali canali commerciali
Appurato il carattere non commerciale (che può riguardare anche la vendita di bigiotteria non realizzata da te ma che ti trovi in casa per eredità o sovrappiù di vecchi acquisti) ti porrai il problema della qualificazione in termini di "OPERA DEL PROPRIO INGEGNO" in quanto in alcuni casi i Comuni potrebbero rilasciare le concessioni di posteggio solo in presenza di tali condizioni e definizioni. A mio avviso, dalla descrizione che ne fai, tali prodotti possono essere qualificati come opere del proprio ingegno.
Cita: 2)Mi sarebbe piaciuto farlo diventare un lavoro, ma i ricavi nn sono tali da poter aprire partita IVA, sopratutto perchè per motivi di salute non posso fare i mercatini o le sagre. Posso, dunque, esporre online nei siti tipo MissHobby, Artesanum, Etsy, Artistiperhobby ecc...? Sì, la vendita tramite internet di per se non fa diventare PROFESSIONALE l'attività ma attenta a che non sussistano gli altri requisiti sopra descritti. Ti consiglio di parlarne BENE con il tuo commercialista.
Cita: Da un punto di vista fiscale, se potessi esporre online, quali sono adempimenti richiesti? Vedi allegato che si riferisce al B&B ma vale anche nel tuo caso
Cita: Posso far vendere le mie creazioni nei negozi attraverso il Contratto di conto vendita? Certo
Qui di seguito alcuni approfondimenti: ****************** http://www.giorgiotave.it/forum/fisco-p ... -blog.html
******************* LA DEFINIZIONE DI OPERA DELL’INGEGNO
Secondo la legge sul diritto d’autore (LDA) le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Accanto alla nozione di opera dell'ingegno è importante precisare i requisiti giuridici per la protezione della stessa: essi sono l’originalità e la creatività, nel senso che l'opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova (creativo) rispetto all'esistente.
Queste caratteristiche, tra l’altro, conferiscono all’opera autonoma capacità distintiva rispetto a quelle preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in relazione al vero autore. In altri termini occorre l'individualità della rappresentazione, ossia l'idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto.
Per meglio precisare la portata e l'oggetto dei requisiti sopra descritti, si può citare il pensiero della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che originalità e novità non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale (cioè con riferimento solo al contenuto, tema o argomento dell’opera), ma possono riguardare anche la forma dell'esposizione del lavoro intellettuale. Dunque, prosegue la Corte, anche notizie già di dominio pubblico possono costituire oggetto di un opera tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse in un modo che esprima l'apporto di una elaborazione personale dell'autore.
La Corte, in base a tali principi, ha affermato nella stessa sentenza che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci, quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici.
In sintesi, solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell'ingegno tutelata dalla legge. http://www.dirittoproarte.com/ldaespl/definiz.html
***************** Note per chi realizza e vende un'opera.
Chiunque realizzi qualche cosa riguardante le Arti Visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art) deve considerare questo qualcosa cosa come frutto del proprio ingegno, e quindi è un autore d'opera d'ingegno.
Esiste una legge a regolare la materia, la N°643 del 1941 "PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO" di competenza dapprima del Ministero della Cultura Popolare, e successivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (per il testo della Legge n. 633/1941 si rinvia a http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html ). Oggi con le nuove norme di tutela del diritto d'autore ( Legge 248/2000 ), viene delegata ad occuparsi di proteggerne i diritti la Sezione OLAF della SIAE (http://www.siae.it/index.asp ).
Per realizzare le opere d'ingegno non occorrono permessi, licenze o quant'altro, cosi come per vendere le proprie opere d'ingegno non occorrono partita IVA, iscrizioni di alcun tipo o altro, se la vendita viene effettuata direttamente dall'autore.
Chi vende il proprio prodotto è libero di farlo come e quando vuole, il registrare l'opera o l'iscriversi alla SIAE serve solo a cautelarsi contro eventuali ulteriori ricavi economici originati dallo sfruttamento dell'opera da parte di terzi, in quanto l'autore, pur avendo venduto l'opera, conserva la paternità e quindi tutti i diritti di sfruttamento economico della stessa. Infatti l'autore vende l'opera ma non lo sfruttamento dell'opera, e se il nuovo proprietario dovesse avere dei ricavi dallo sfruttamento dell'opera, a questi ricavi si applicano i diritti dell'autore.
Se io, autore, sfrutto direttamente la mia opera non devo pagare per questo la SIAE, in quanto questa serve a proteggere i miei diritti che, a loro volta, verranno pagati a me.
Registrare un'opera alla SIAE significa assicurarsi che nessuno possa sfruttarla senza pagare l'autore, ma non garantisce niente, e non dà niente, soprattutto se non si è ancora venduta l'opera e se non è stata posta in circolazione.
Per quanto riguarda le imposte e le modalità relative, se l'ammontare annuo del ricavato rientra in € 5.000,00 viene considerato un regime minimo di lavoro autonomo, in quanto lavoro occasionale e saltuario, per cui l'acquirente (e non il venditore!), se vuole, fa la ritenuta d'acconto.
Se il ricavato annuo invece dell'autore supera € 5.000,00 è necessario aprire solamente la partita IVA; tutto il resto non riguarda l'autore, e non è obbligatorio (licenza di vendita, camera di commercio, ditta individuale , società varie, etc. etc).
Per le modalità di registrazione delle proprie opere vedere la Sezione Arti Visive della Siae: http://www.siae.it/olaf_av.as http://paolaelsatagliabue.blogspot.it/2 ... o-del.html
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