Va bene, Omnibus, dovrei non aggiungere altro , eppure l'articolo 20 va assolutamente descritto e credo che la tua intepretazione sia errata. Siccome voglio capirci di più e senza scomodare fini giuristi, proviamo ad interpretarlo (ah.. chi non è interessato a questa discussione civile passi OLTRE

)
"Le aziende esercenti determinano le aree gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone ... omissis ... hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende. ... omissis ...".
Ecco..l'art.20 è un articolo che regola la sfera della sicurezza del pubblico nei confronti dell'azienda e specifica che le Aziende dell'infrastruttura DEVONO determinare le aree (consentite al pubblico) in termini di accesso, sosta, circolazione
Cioè impone alle aziende di STABILIRE DOVE il pubblico può transitare, sostare, circolare MA non dice quali altre attività, siano ammesse o vietate al pubblico (cui è consentito l'accesso o la sosta)
Esempio: nelle stazioni senza sottopasso, il pubblico è autorizzato a transitare sui binari, ma solo se non sopraggiungono treni. Immagino che sulle passerelle non sia possibile (sparo) sostare, parcheggiarci una bici, dormire, imbastire un mercato, ecc.
Sui marciapiedi (quindi luogo accessibile al pubblico) c'è una riga gialla. Significa che non bisogna oltrepassarla, sennò scatta la multa. E infatti è specificato bene il divieto.
Tutti questi divieti o norme sono regolati dall'art.20 che tratta solo di circolazione e sosta, MA non altre attività (l'ho ripetuto tre volte, in tre righe, per sicurezza

)
Va da sé che eventuali altri divieti DOVRANNO ESSERE ESPOSTI o comunque, in caso di dubbio interpretativo, dovranno attenersi alla legislazione vigente.
Ora è VERO che l'art.20 cita "delle disposizioni emanate dal gestore" ma in questo caso, il nostro articolo non specifica QUALI. Se RFI voleva inibire la fotografia (od altre attività nei luoghi normalmente accessibili al pubblico) doveva FAR MODIFICARE il DPR 753/80. In questo caso l'articolo 20 poteva suonare così.
<< il gestore stabilisce le attività vietate nelle aree accessibili al pubblico: i trasgressori saranno sanzionati con ammenda da.-- a .-.-->>
Ecco, la mia capacità interpretativa è arrivata fin qui. Dopodiché mi arrendo.
PS= e come appunto alla tua chiosa finale... mi spiace, ma se mi trovo in una stazione bellissssssima e sta arrivando un treno magnifico e un eventuale ferroviere m'impedisse la fotografia, io non lo ascolto nemmeno.
Almeno fin quando non mi mostreranno il DPR 753/80 opportunamente modificato in tal senso.